Art. 12 - Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti

Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell’Ateneo, i trasferimenti da altro Ateneo, le abbreviazioni di corso ed il relativo riconoscimento dei crediti maturati dallo studente sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente di Ateneo, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

La Commissione Didattica del CdS esamina le richieste, fatte pervenire dalla segreteria studenti, di valutazione dei titoli per passaggi da altro corso di studio, trasferimenti da altro Ateneo e abbreviazioni di corso. Nella valutazione, effettuata caso per caso, si assicura il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente coerenti con il percorso formativo previsto dal corso di laurea in Ingegneria per l’Energia e l’Ambiente. Qualora lo studente soddisfi i requisiti di ammissione al corso di laurea specificati all’Art. 6 (Ammissione al corso), potrà essere iscritto con abbreviazione di corso. Il Consiglio di Dipartimento delibera sul riconoscimento dei crediti e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso.

È prevista la possibilità di riconoscere fino a un massimo di 6 crediti per conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario. La Commissione Didattica esamina le richieste ricevute, valutando caso per caso il numero di crediti da riconoscere sulla base della rispondenza delle attività agli obiettivi formativi del corso di laurea e dell’impegno richiesto da tali attività. È responsabilità del Consiglio di Dipartimento deliberare, su proposta del Coordinatore, sul riconoscimento di crediti formativi per le suddette attività.

Ultimo aggiornamento Martedì 15 Marzo 2022 14:13